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Art. 61 Movimento
1 Agli equidi occorre concedere ogni giorno sufficiente movimento. Il movimento comprende l’utilizzazione e l’uscita. 2 L’area d’uscita deve presentare le dimensioni minime di cui nell’allegato 1 tabella 7 cifra 3. Se possibile occorre mettere è disposizione le superfici di cui nell’allegato 1 tabella 7 cifra 4. 3 In caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno, in via eccezionale è possibile far uscire gli equidi su una superficie coperta. 4 Agli equidi che non sono utilizzati devono essere concesse ogni giorno almeno due ore di uscita.64 5 Gli equidi utilizzati devono uscire almeno due giorni a settimana, ogni volta per almeno due ore. 6 Nelle situazioni seguenti si può rinunciare all’uscita per al massimo quattro settimane purché in questo periodo gli equidi siano utilizzati ogni giorno:
7 L’uscita deve essere annotata in un apposito registro. 64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). |
