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Art. 72 Ricovero, pavimenti
1 I cani tenuti all’aperto devono disporre di un ricovero e di un settore di riposo adeguati. Sono eccettuati i cani da protezione del bestiame durante la loro attività di sorveglianza. 2 I cani devono disporre di un giaciglio adeguato. 3 I cani non possono essere tenuti su pavimenti perforati. 4 In caso di detenzione in box o in canili, i parchi devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 1 tabella 10.73 4bis Nei box e nei canili ogni cane deve avere una superficie di riposo sopraelevata e la possibilità di ritirarsi. In casi motivati, in particolare se l’animale è malato o anziano, si può rinunciare a tale possibilità.74 5 I canili o i box adiacenti devono essere muniti di schermi appropriati. 73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4245). 74 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). |