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Art. 76a Offerta di cani 86
1 Chiunque offre pubblicamente cani deve fornire per iscritto le informazioni seguenti:
2 I gestori delle piattaforme Internet e gli editori dei quotidiani provvedono alla completezza dei dati. 86 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). |