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Art. 78 Notifica di incidenti
1 I veterinari, i medici, i responsabili di pensioni o rifugi per animali, gli addestratori di cani e le autorità doganali sono tenuti a notificare all’autorità cantonale competente i casi in cui un cane:
2 I Cantoni possono estendere l’obbligo di notifica ad altre cerchie di persone. |