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Art. 79 Verifica e misure
1 Una volta ricevuta la notifica, il servizio cantonale competente procede alla verifica dei fatti. A tal fine può avvalersi di esperti. 2 ...89 3 Se dalla verifica dei fatti emerge un disturbo comportamentale del cane, in particolare un comportamento oltremodo aggressivo, il servizio cantonale competente dispone le misure necessarie.90 4 Il servizio cantonale competente inserisce le notifiche e le misure ordinate nel sistema dʼinformazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dellʼesecuzione (ASAN) di cui allʼordinanza del 6 giugno 201491 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico.92 89 Abrogato dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). 90 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 2 dell’O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1691). 91 RS 916.408 92 Introdotto dall’all. 3 n. II 2 dell’O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1691). |
