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Art. 8093
1 I gatti tenuti da soli devono avere un contatto quotidiano con le persone o un contatto visivo con i conspecifici. 2 I parchi devono essere conformi ai requisiti di cui all’allegato 1 tabella 11. 3 I gatti possono essere tenuti in gabbie di detenzione individuale di cui all’allegato 1 tabella 11 numero 2 per al massimo tre settimane. 4 I gatti tenuti in tali gabbie devono potersi muovere al di fuori della gabbia almeno cinque giorni a settimana. Devono almeno disporre di un’unità di detenzione di cui all’allegato 1 tabella 11 numero 1. 5 I gatti maschi non possono essere tenuti in gabbie di cui al capoverso 3 nell’intervallo tra un accoppiamento e l’altro. 93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). |
