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Art. 83 Commissione per gli impianti di stabulazione
1 Il Consiglio federale nomina una Commissione consultiva. Essa è composta di 15 membri al massimo e consta segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, come pure di scienziati e di specialisti in questioni concernenti la protezione e la detenzione degli animali nonché la costruzione di stalle.94 2 Il Consiglio federale ne designa il presidente. Per il resto la Commissione si costituisce da sé e redige il suo regolamento interno. L’USAV ne gestisce la segreteria.95 3 L’USAV può far capo alla Commissione per tutte le questioni relative all’autorizzazione di sistemi e di impianti di stabulazione. La Commissione si pronuncia sulle domande e sui risultati delle verifiche funzionali che l’USAV le sottopone. 94 Nuovo testo giusta il n. I 6.4dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227). 95 Nuovo testo giusta il n. I 6.4dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227). |