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Art. 84 Comunicazione e pubblicazione
1 Il fabbricante, l’importatore o il venditore deve comunicare per scritto al detentore di animali le condizioni e gli oneri connessi all’autorizzazione al più tardi all’atto di accettazione dell’ordine. 2 L’USAV tiene un elenco delle domande ancora in sospeso e delle autorizzazioni rilasciate nonché delle condizioni e degli oneri ad esse connessi. 3 L’USAV può pubblicare i risultati di studi scientifici condotti nell’ambito della procedura di autorizzazione. |
