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Art. 88 Cattura di animali selvatici e immissione in un nuovo parco
1 Le sostanze di ausilio alla cattura di animali selvatici devono essere utilizzate rispettando le istruzioni del veterinario. 2 L’impiego di sostanze narcotiche senza l’indicazione del veterinario è consentito, fatte salve le disposizioni legislative sugli agenti terapeutici, su pesci non destinati al consumo immediato per ottenere prodotti della riproduzione, per la marchiatura o altra identificazione nonché per lo stordimento e l’uccisione di pesci da acquario. I pesci devono rimanere in osservazione fino alla cessazione degli effetti di tali sostanze. 3 Per gli animali che potrebbero manifestare comportamenti di fuga quando vengono immessi in un nuovo parco, la delimitazione di quest’ultimo deve essere ben riconoscibile dall’animale. A un gruppo esistente possono essere aggregati altri animali soltanto se sono stati previamente abituati al nuovo ambiente e in seguito tenuti in osservazione. |