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Art. 93 Registro di controllo dell’effettivo degli animali
1 Le detenzioni di animali selvatici, nonché le detenzioni e gli allevamenti di animali da preda devono tenere un registro di controllo dell’effettivo degli animali se sono soggette ad autorizzazione.104 2 Tranne nel caso delle aziende di piscicoltura, il registro di controllo dell’effettivo degli animali contiene, a seconda della specie, dati riguardanti:
3 Il registro di controllo dell’effettivo delle aziende di acquacoltura deve essere tenuto secondo l’articolo 22 capoversi 1 e 2 OFE106.107 104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). 105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). 106 RS 916.401 107 Correzione del 9 apr. 2015 (RU 2015 1023). |