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Art. 94 Procedura di autorizzazione
1 Per la domanda è necessario utilizzare il modello di formulario dell’USAV di cui all’articolo 209a capoverso 2.108 2 La domanda di autorizzazione deve essere presentata all’autorità del Cantone in cui è prevista la detenzione di animali. 3 Per i circhi e le esposizioni itineranti è competente il Cantone in cui si trovano la sede invernale o gli impianti stabili per gli animali. Se essi sono situati all’estero, l’autorizzazione è rilasciata dal Cantone in cui il circo o l’esposizione itinerante soggiorna per la prima volta, se necessario tenendo conto del permesso d’importazione dell’USAV. 108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). |
