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Art. 98 Detenzione
1 I parchi in cui sono tenuti o immessi temporaneamente pesci o decapodi, compresi quelli utilizzati per la pesca professionale, e i recipienti per il trasporto devono avere una qualità dell’acqua adeguata alle esigenze della specie in questione. 2 Per le specie di pesci di cui all’allegato 2 tabella 7, in caso di detenzione e allevamento professionale, la qualità dell’acqua deve soddisfare i requisiti minimi prescritti. 3 In caso di detenzione temporanea di pesci catturati occorre cambiare regolarmente l’acqua affinché la sua qualità corrisponda a quella delle acque di provenienza. 4 I pesci non possono essere esposti a scosse eccessive per un lungo periodo. |
