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Art. 99 Trattamento
1 La manipolazione dei pesci e dei decapodi deve limitarsi al minimo indispensabile per non sottoporli a inutile stress. 2 La cernita dei pesci commestibili, dei pesci da ripopolamento e dei decapodi, nonché l’ottenimento di prodotti della riproduzione devono essere effettuati da persone che dispongono delle necessarie conoscenze e mediante attrezzature e metodi appropriati. 3 Durante la cernita, i pesci e i decapodi devono restare in ambiente acquatico o quanto meno essere sufficientemente umidi. |