Art. 131 Competenze del responsabile d’esperimento
Il responsabile d’esperimento: - a.
- si assume la responsabilità, dal punto di vista scientifico e della protezione degli animali, per la pianificazione e una corretta esecuzione dell’esperimento;
- b.
- è responsabile dell’assegnazione del lavoro, dell’istruzione delle persone che eseguono esperimenti, del controllo dei lavori, dell’organizzazione dell’assistenza adeguata agli animali da laboratorio, della loro sorveglianza e dello svolgimento dei necessari lavori di documentazione;
- c.
- stabilisce chi si assume la responsabilità del centro di detenzione per tutta la durata dell’esperimento e ne disciplina i particolari in una convenzione stipulata con il direttore del centro di detenzione.
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