Art. 135 Esecuzione degli esperimenti
1 Prima dell’inizio dell’esperimento occorre definire gli eventi o i sintomi al verificarsi dei quali l’animale deve essere escluso dall’esperimento ed eventualmente abbattuto (criteri d’interruzione). 2 Gli animali devono essere abituati accuratamente alle condizioni sperimentali. Se un animale è intimorito dall’esperimento, occorre prendere provvedimenti adeguati per ridurre al minimo l’ansia e lo stress corrispondenti. 3 Negli esperimenti possono essere utilizzati unicamente gli animali il cui stato di salute sia stato sufficientemente esaminato in modo da escludere ulteriori limitazioni al benessere degli animali estranee all’obiettivo dell’esperimento. 4 Il benessere degli animali deve essere verificato e valutato durante l’esperimento con una frequenza tale da registrare tempestivamente dolori, sofferenze, lesioni e ansietà nonché disturbi del loro stato generale. Se tali sintomi si verificano, gli animali devono essere curati e trattati conformemente allo stato più recente delle conoscenze; non appena l’obiettivo dell’esperimento lo consente o i criteri d’interruzione sono soddisfatti, gli animali devono essere esclusi dalla sperimentazione ed eventualmente abbattuti. 5 Gli interventi o altre misure che provocano all’animale dolori non lievi possono essere eseguiti, sempre che l’obiettivo dell’esperimento lo consenta, soltanto in anestesia locale o generale e con una sufficiente terapia analgesica successiva. 6 Gli interventi o le misure difficili da eseguire a livello tecnico possono essere effettuati soltanto da persone appositamente istruite. 7 Se dopo un intervento o una misura i dolori, le sofferenze, le lesioni o l’ansietà perdurano, l’animale deve essere abbattuto al più tardi quando i criteri d’interruzione sono soddisfatti. 8 Se un esperimento ha causato a un animale dolori, sofferenze, lesioni o ansietà di grado elevato oppure di grado medio ma per una durata media o lunga, occorre assicurare mediante misure adeguate che lo stesso animale non venga più utilizzato per tali esperimenti. 9 Nei locali di detenzione non possono essere uccisi animali e non possono essere eseguiti interventi o misure che provochino dolori, sofferenze, lesioni o ansietà. L’USAV può stabilire deroghe per le misure o gli interventi che non compromettono il benessere degli animali che si trovano nello stesso locale, in particolare la marchiatura, le somministrazioni e i prelievi di campioni.152 152 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). |