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Art. 105 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione secondo l’articolo 13 LPAn può essere rilasciata solo se:
2 Le persone responsabili dell’accudimento degli animali devono aver conseguito una formazione di cui all’articolo 103. 136 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). |