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Art. 115 Requisiti per i direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio
1 Il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio deve aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197 in scienza degli animali da laboratorio. Sono eccettuati:
2 L’autorità cantonale ordina una formazione supplementare se le dimensioni del centro di detenzione, la specie animale, il modello animale o altre ragioni presuppongono conoscenze e capacità particolari.142 141 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). 142 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). |
