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Art. 36 Detenzione permanente all’aperto
1 Gli animali domestici non possono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme. Se in tali condizioni non vengono messi in stalla, gli animali devono disporre di una protezione adeguata, naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga dall’umidità, dal vento o da una forte insolazione. Deve inoltre essere disponibile un settore di riposo sufficientemente asciutto. 2 Se nella regione d’estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto. 3 La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato. |
