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Art. 66 Attrezzature
1 I volatili e i piccioni domestici devono disporre di attrezzature sufficienti per il foraggiamento e l’abbeverata. 2 A partire dalla terza settimana di vita, i volatili domestici devono disporre durante tutta la fase luminosa di una superficie ricoperta di lettiera adeguata di dimensioni pari ad almeno il 20 per cento della superficie calpestabile all’interno del pollaio. La lettiera deve essere collocata sul pavimento. 3 Occorre inoltre prevedere:
4 Le attrezzature devono essere facilmente accessibili agli animali. 68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). |
