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Art. 70 Contatti sociali
1 I cani devono avere quotidianamente sufficienti contatti con le persone e, nel limite del possibile, con altri cani. 2 Se sono tenuti in box o canili per oltre tre mesi, i cani devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cane che si trova in un parco limitrofo. Sono eccettuati i cani che durante il giorno hanno contatto per almeno cinque ore al di fuori del parco con persone o altri cani.70 3 Nel caso di cani da lavoro, tali contatti devono essere adeguati in funzione dello scopo di utilizzo degli animali. 4 I cuccioli possono essere separati dalla madre o dalla nutrice dall’età di 56 giorni. 5 Le madri o le nutrici devono potersi allontanare dai loro cuccioli. 70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). |