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Art. 76 Mezzi ausiliari e apparecchi
1 Non possono essere utilizzati mezzi ausiliari che infliggono all’animale ferite o forti dolori oppure che lo irritano notevolmente o gli incutono paura. 2 È vietato l’impiego di dispositivi a scarica elettrica e di dispositivi che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane o che agiscono con sostanze chimiche.82 3 Su richiesta, l’autorità cantonale può autorizzare le persone che hanno le capacità richieste a utilizzare eccezionalmente, a scopi terapeutici, dispositivi a scarica elettrica o dispositivi che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane. Essa verifica che la persona abbia le capacità richieste. Dopo aver consultato i Cantoni, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) stabilisce il contenuto e la forma della formazione e dell’esame.83 4 Chiunque impiega apparecchi soggetti ad autorizzazione deve documentarlo e presentare all’autorità cantonale, al termine di ogni anno civile, un elenco di tutti gli impieghi degli apparecchi. Vanno menzionati:
5 I mezzi ausiliari che vengono collocati sui denti del cane per evitare che morda devono rispettare la conformazione anatomica e permettergli una respirazione agevole. 6 L’impiego di mezzi per impedire agli animali di emettere versi ed esprimere dolore è vietato.85 82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 565). 83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). 84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). 85 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3709). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). |
