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Art. 85 Requisiti per le persone che detengono o accudiscono animali selvatici
1 Nelle detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali. 2 Nelle detenzioni di animali selvatici in cui esiste solo un gruppo di animali con esigenze di detenzione simili è sufficiente che la persona responsabile dell’accudimento abbia conseguito una formazione di cui all’articolo 197. 3 Nelle detenzioni private di animali selvatici in cui gli animali sono accuditi esclusivamente dal titolare dell’autorizzazione è sufficiente un attestato di competenza se si tratta di animali delle specie seguenti:
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