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Art. 118 Provenienza degli animali da laboratorio
1 Gli animali destinati alla sperimentazione devono provenire da un centro autorizzato di detenzione di animali da laboratorio o da un’analoga infrastruttura situata all’estero. 2 Gli animali domestici possono essere utilizzati nella sperimentazione anche se non provengono da centri autorizzati di detenzione di animali da laboratorio o da analoghe infrastrutture situate all’estero. Sono eccettuati i cani, i gatti e i conigli. 3 Gli animali selvatici possono essere catturati per essere utilizzati nella sperimentazione solo se appartengono a una specie difficile da allevare in numero sufficiente. 4 I primati possono essere utilizzati nella sperimentazione animale solo se provenienti da un allevamento. |