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Art. 12 Rumore
1Gli animali non possono essere esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo. 2 Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell’animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l’irrigidimento e l’animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.18 18 Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4245). |