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Art. 129b Requisiti per l’incaricato della protezione degli animali 188
1 L’incaricato della protezione degli animali deve aver conseguito un titolo universitario che fornisca conoscenze di base in anatomia, fisiologia, zoologia, etologia, genetica e biologia molecolare nonché igiene e biostatistica e aver seguito una formazione concernente la direzione di esperimenti su animali di cui all’articolo 197. 2 I presupposti per essere ammessi alla formazione di cui all’articolo 197 sono il conseguimento della formazione come «persona che esegue esperimenti» nonché un’esperienza lavorativa triennale nel campo della sperimentazione animale. 188 Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). |