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Art. 138 Obiettivi inammissibili per esperimenti che compromettono il benessere degli animali
1 Sono inammissibili gli esperimenti che compromettono il benessere degli animali:
2 La produzione di animali geneticamente modificati è ammessa soltanto per gli scopi di cui all’articolo 9 della legge del 21 marzo 2003194 sull’ingegneria genetica.195 195 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). |