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Art. 75 Addestramento dei cani da caccia 97
1 L’impiego di animali selvatici vivi è ammesso per l’addestramento e l’esame dei cani da caccia:
2 Il contatto diretto tra cane da caccia e animale selvatico è vietato, tranne se è indispensabile per il raggiungimento dell’obiettivo dell’addestramento o dell’esame. L’animale selvatico deve potersi ritirare in qualsiasi momento in un riparo. 3 Gli impianti per l’addestramento e l’esame dei cani da caccia con l’impiego di animali selvatici vivi devono essere autorizzati dall’autorità cantonale. 4 Una tana artificiale è autorizzata se:
5 Un recinto per la caccia al cinghiale è autorizzato se:
6 Qualsiasi manifestazione nella quale i cani da caccia sono addestrati o esaminati con l’impiego di animali selvatici vivi deve essere notificata all’autorità cantonale. Quest’ultima provvede alla sorveglianza della manifestazione. L’autorità cantonale può limitare il numero degli impianti e delle manifestazioni. 97 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). 98 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21). |