Ordinanza dell’USAV
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Art. 10 Accesso e conduzione al macello per lo stordimento
1 Le corsie e il settore di conduzione al macello devono essere costruiti in modo tale da favorire il movimento autonomo in avanti degli animali, tenendo conto del comportamento tipico di ogni specie. 2 Le corsie e il settore di conduzione al macello devono essere piatti, non scivolosi, tali da non provocare ferite, illuminati in modo da non abbagliare l’animale né creare zone di oscurità. 3 Le corsie e il settore di conduzione al macello non possono presentare:
4 Le corsie devono essere accessibili da ogni punto, in modo da poter intervenire direttamente e in qualsiasi momento sugli animali che vi si trovano. 5 Le corsie individuali devono essere sistemate in modo da impedire agli animali di saltare gli uni sugli altri. A tale scopo occorre limitare l’altezza del passaggio o prevedere un sistema di tubi per impedire agli animali di saltare. 6 Nelle corsie individuali destinate ai bovini, lo spazio libero in altezza deve essere di almeno 20 centimetri al di sopra del garrese. 7 L’accesso a un’attrezzatura per immobilizzare gli animali prevista per la larghezza di un singolo animale non può avvenire contemporaneamente attraverso più corsie individuali parallele. |