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Ordinanza dell’USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac)
del 12 agosto 2010 (Stato 1° marzo 2018)
Art. 21Misure immediate in caso di dissanguamento insufficiente
1 L’animale che, a causa di un dissanguamento insufficiente, mostra segni che rivelano che sta ritrovando la sensibilità e la coscienza deve essere immediatamente stordito di nuovo a regola d’arte. Nel caso dei volatili è ammessa anche l’uccisione immediata.
2 Se al momento di iniziare l’esecuzione di altre operazioni di macellazione la morte di un animale non è sicura, questo deve essere senza indugio dissanguato correttamente o ucciso.
3 Se i volatili da cortile sono dissanguati mediante mozzatura automatica del collo, occorre garantire che gli animali non colpiti o colpiti in modo insufficiente dall’apparecchio siano immediatamente dissanguati manualmente.