Ordinanza dell’USAV
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Art. 4 Momento della macellazione
1 Gli animali diversi dai bovini, dagli ovini, dai caprini e dai suini devono essere macellati entro 4 ore al massimo dopo il loro arrivo nel macello. 2 Gli animali che fino alla loro macellazione rimangono in contenitori di trasporto devono essere macellati entro 2 ore al massimo dopo il loro arrivo al macello. Se nel settore d’attesa esiste un sistema attivo di ventilazione, tale durata può essere aumentata a 4 ore al massimo. 3 Gli animali giovani nutriti con il latte devono essere macellati il giorno del loro arrivo. |