Ordinanza dell’USAV
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Art. 10 Esecuzione del dissanguamento
1 Per il dissanguamento del bestiame da macello, dei volatili da cortile, dei conigli domestici, dei ratiti e della selvaggina d’allevamento, occorre recidere le due carotidi oppure effettuarlo per via toracica. 2 Altre operazioni di macellazione possono essere eseguite soltanto dopo il dissanguamento. Tra l’inizio del dissanguamento e l’esecuzione di altre operazioni di macellazione occorre rispettare un intervallo di tempo di almeno tre minuti, ad eccezione dei pesci dopo il taglio delle branchie. 3 Per i volatili da cortile con un peso vivo fino a 3 kg può essere eseguita la rimozione della testa immediatamente dopo lo stordimento solo se è assicurata l’efficacia dello stordimento. |