Ordinanza dell’USAV
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Art. 12 Verifica del dissanguamento e del sopraggiungere della morte
1 Durante l’intero dissanguamento gli animali devono essere visibili e accessibili. 2 Il dissanguamento deve essere verificato regolarmente. Per il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, i ratiti e la selvaggina d’allevamento occorre controllare per campionatura se la morte è sopraggiunta, verificando se la dilatazione delle pupille è massima. |
