Ordinanza dell’USAV
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Art. 19 Requisiti supplementari in caso di ricovero durante la notte
1 Se i bovini, gli ovini, i caprini e i suini non vengono macellati il giorno dell’arrivo al macello, si applicano gli articoli 3–14 e l’allegato 1 OPAn. 2 La verifica del benessere e dello stato di salute degli animali secondo l’articolo 181 capoverso 7 OPAn e il loro approvvigionamento devono essere assicurati la sera della consegna e in seguito regolarmente a intervalli di 12 ore al massimo. 3 La persona che effettua il controllo deve annotare la data, l’ora del controllo e il proprio nome. I relativi documenti devono essere esibiti, su richiesta, al veterinario ufficiale. |
