Ordinanza dell’USAV
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Art. 2 Immobilizzazione degli animali
1 Il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, i ratiti e la selvaggina d’allevamento devono essere adeguatamente immobilizzati prima dello stordimento; fanno eccezione:
2 L’immobilizzazione deve essere effettuata in modo da garantire quanto segue:
3 È vietato utilizzare apparecchi elettrici di stordimento per immobilizzare gli animali o renderli incapaci di muoversi. 4 Gli animali immobilizzati devono essere storditi senza indugio. |
