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Ordinanza dell’USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac)
dell’8 novembre 2021 (Stato 7 febbraio 2022)
Art. 2Immobilizzazione degli animali
1 Il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, i ratiti e la selvaggina d’allevamento devono essere adeguatamente immobilizzati prima dello stordimento; fanno eccezione:
a.
i bovini e la selvaggina d’allevamento che vengono abbattuti a distanza al pascolo;
b.
i volatili da cortile e i suini che vengono storditi con il gas;
c.
i suini che vengono storditi in gruppo in un piccolo spazio con la pinza elettrica.
2 L’immobilizzazione deve essere effettuata in modo da garantire quanto segue:
a.
lo stordimento rapido ed efficace degli animali e il loro immediato dissanguamento;
b.
l’immediata ripetizione dello stordimento di un animale non sufficientemente stordito.
3 È vietato utilizzare apparecchi elettrici di stordimento per immobilizzare gli animali o renderli incapaci di muoversi.
4 Gli animali immobilizzati devono essere storditi senza indugio.