Ordinanza dell’USAV
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Art. 20 Piano di occupazione dei locali
1 Per i locali di stabulazione destinati al ricovero degli animali nel macello deve essere disponibile un piano di occupazione. 2 Il piano di occupazione deve indicare la densità di occupazione massima in caso di ricovero degli animali fino a quattro ore e in caso di loro ricovero per più di quattro ore, tenendo conto delle specie e delle categorie di animali. |
