Ordinanza dell’USAV
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Art. 21 Accesso al macello per lo stordimento
1 Le corsie e il settore di accesso al macello devono essere concepiti in modo tale che, durante l’accesso al macello per lo stordimento, sia favorito l’avanzamento autonomo degli animali, tenendo conto del comportamento tipico di ogni specie. 2 Le corsie e il settore di accesso al macello devono essere piani, non scivolosi, tali da non provocare ferite, illuminati in modo da non abbagliare l’animale né creare zone di oscurità. 3 Le corsie e il settore di accesso al macello non possono presentare:
4 Le corsie devono essere accessibili da ogni punto, in modo da poter intervenire direttamente e in qualsiasi momento sugli animali che vi si trovano. 5 Le corsie individuali destinate ai bovini devono essere fornite di un sistema di protezione per impedire agli animali di saltare. 6 Nelle corsie individuali destinate ai bovini, lo spazio libero in altezza deve essere di almeno 20 centimetri al di sopra del garrese. 7 L’accesso a un’attrezzatura per immobilizzare gli animali prevista per la larghezza di un singolo animale non può avvenire contemporaneamente attraverso più corsie individuali parallele. 8 Gli animali socialmente incompatibili devono essere condotti allo stordimento separatamente dagli altri animali. |
