Ordinanza dell’USAV
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Art. 26 Requisiti in materia di ricovero degli animali
1 I vivai per pesci e decapodi devono presentare parametri dell’acqua adeguati alla specie. Deve essere rispettata una densità di occupazione adeguata alla specie. Quando pesci e decapodi vengono trasferiti, la differenza di temperatura massima deve trovarsi nell’ambito dei limiti di tolleranza adeguati alla specie animale. 2 Per i pesci tenuti in un vivaio in azienda dopo l’arrivo si applicano le prescrizioni per la durata massima della privazione di cibo di cui all’allegato 2 tabella 7 OPAn. |