Ordinanza dell’USAV
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Art. 28
Le aziende devono documentare la verifica dell’efficacia dello stordimento di cui all’articolo 6, la verifica del dissanguamento e del sopraggiungere della morte di cui all’articolo 12 nonché le misure correttive apportate. I dati rilevati devono essere conservati per almeno tre anni ed esibiti, su richiesta, all’autorità competente. |
