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Ordinanza dell’USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac)
dell’8 novembre 2021 (Stato 7 febbraio 2022)
Art. 28
Le aziende devono documentare la verifica dell’efficacia dello stordimento di cui all’articolo 6, la verifica del dissanguamento e del sopraggiungere della morte di cui all’articolo 12 nonché le misure correttive apportate. I dati rilevati devono essere conservati per almeno tre anni ed esibiti, su richiesta, all’autorità competente.