Ordinanza dell’USAV
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Art. 30 Disposizioni transitorie
1 Si applicano i seguenti termini transitori:
2 Le aziende che all’entrata in vigore della presente ordinanza dispongono di un’autorizzazione per la detenzione e la macellazione di pesci e decapodi devono eseguire i test di cui all’allegato 6 numero 2 degli impianti di stordimento esistenti al momento del rinnovo dell’autorizzazione, al più tardi tuttavia entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. |
