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Ordinanza dell’USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac)
dell’8 novembre 2021 (Stato 7 febbraio 2022)
Art. 30Disposizioni transitorie
1 Si applicano i seguenti termini transitori:
a.
per gli adeguamenti strutturali necessari per le costruzioni esistenti nei macelli secondo l’articolo 24 capoverso 2, l’allegato 6 numero 1 e l’allegato 7 numeri 1.1 lettera d e 3.2.2: dieci anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza;
b.
per la rilevazione della temperatura del gas per lo stordimento dei suini secondo l’allegato 7 numero 2.3 nei macelli esistenti: un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
2 Le aziende che all’entrata in vigore della presente ordinanza dispongono di un’autorizzazione per la detenzione e la macellazione di pesci e decapodi devono eseguire i test di cui all’allegato 6 numero 2 degli impianti di stordimento esistenti al momento del rinnovo dell’autorizzazione, al più tardi tuttavia entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.