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Ordinanza dell’USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac)
dell’8 novembre 2021 (Stato 7 febbraio 2022)
Art. 9Intervallo di tempo tra lo stordimento e il dissanguamento
L’intervallo di tempo tra la fine del procedimento di stordimento e l’inizio del dissanguamento deve essere calcolato in modo che un ritorno alla sensibilità e alla coscienza sia escluso fino al sopraggiungere della morte. Si applicano i requisiti di cui all’allegato 1 numero 4, all’allegato 3 numeri 1.4 e 2.5, all’allegato 4 numero 7 e all’allegato 7 numero 6.1.