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Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina gli aspetti tecnici della protezione degli animali nella macellazione di cui all’articolo 2 capoverso 3 lettera n OPAn, in particolare i requisiti relativi allo stordimento, al dissanguamento e all’uccisione di animali nonché quelli relativi agli impianti e agli apparecchi utilizzati a tali scopi. 2 Si applica all’interno e all’esterno dei macelli per la macellazione di:
3 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’USAV dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 824). |
