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Art. 17 Momento della macellazione
1 Il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, i ratiti e la selvaggina d’allevamento devono essere macellati entro quattro ore dall’arrivo al macello. Per bovini, ovini, caprini e suini questo intervallo può essere prolungato, se il loro ricovero è conforme alle disposizioni dell’allegato 1 OPAn. 2 Gli animali che fino alla loro macellazione rimangono in contenitori di trasporto devono essere macellati entro due ore al massimo dopo il loro arrivo al macello. Se nel settore d’attesa esiste un sistema attivo di ventilazione, tale durata può essere aumentata a quattro ore al massimo. 3 Gli animali giovani nutriti con il latte devono essere macellati il giorno del loro arrivo. 4 Gli animali che soffrono di menomazioni dolorose estremamente acute o di grado elevato devono essere macellati e uccisi senza indugio. |
