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Art. 18 Requisiti in materia di ricovero degli animali
1 Per il bestiame da macello e i volatili da cortile devono essere rispettati i requisiti minimi di spazio cui all’allegato 4 OPAn. Ratiti e conigli domestici devono essere ricoverati in modo che possano mantenere una postura normale. 2 Le stalle e i settori d’attesa destinati agli animali che si trovano in contenitori di trasporto devono essere dotati di un sistema di ventilazione efficace. Se quest’ultimo consiste in una ventilazione attiva, l’afflusso di aria fresca deve essere assicurato anche in caso di guasto all’impianto. 3 Il pavimento del settore d’attesa deve essere antiscivolo e visivamente uniforme. Non ci deve essere alcun rischio di ferimenti per gli animali. 4 Le corsie non possono essere utilizzate per ricoverare gli animali. 5 Nei settori d’attesa all’aperto occorre provvedere a una protezione adeguata contro le intemperie. 6 In caso di temperature dell’ambiente elevate o di tempo afoso, i suini devono essere rinfrescati mediante spruzzi d’acqua. 7 Gli animali malati, feriti e deboli devono essere ricoverati separandoli dagli altri animali e macellati o uccisi il più rapidamente possibile dopo il loro arrivo al macello. 8 Gli animali socialmente incompatibili devono essere ricoverati separatamente dagli altri animali. |
