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Art. 22 Dispositivi di conduzione a scarica elettrica
1 Gli unici dispositivi di conduzione a scarica elettrica ammessi sono quelli che limitano la durata delle singole scariche a un secondo al massimo. 2 I dispositivi di conduzione a scarica elettrica possono essere utilizzati unicamente per suini e bovini sani, non feriti e in grado di spostarsi. Essi possono essere applicati esclusivamente alla muscolatura delle zampe posteriori. 3 Essi possono essere utilizzati soltanto se gli animali si rifiutano completamente di avanzare, sia nel settore di isolamento individuale sia prima e durante il loro accesso nel settore in cui si trova l’attrezzatura per immobilizzarli. 4 Il dispositivo di conduzione a scarica elettrica può essere utilizzato ripetutamente su un animale soltanto se quest’ultimo reagisce e può evitare la scarica elettrica. 5 Gli apparecchi di stordimento elettrico non possono essere utilizzati come dispositivi di conduzione. |
