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Art. 24 Sospensione dei volatili da cortile
1 Se per la sospensione dei volatili da cortile vivi vengono utilizzati ganci, le loro dimensioni e forma devono essere adeguate alle dimensioni e al tipo di animali. Ogni animale deve essere appeso per entrambe le zampe. 2 Tra la sospensione e lo stordimento, gli animali devono essere tranquillizzati mediante un dispositivo che ne sostenga il petto. 3 Gli animali sospesi a un gancio possono essere storditi solo dopo essersi sufficientemente tranquillizzati; tuttavia devono essere storditi al più tardi 60 secondi dopo la sospensione. 4 Nel settore del percorso in cui i volatili sono sospesi, l’illuminazione deve essere tale da poter tranquillizzare gli animali. 5 Gli animali vivi le cui dimensioni o il cui peso non permettono uno stordimento efficace mediante sospensione devono essere storditi e dissanguati manualmente. Possono essere appesi soltanto dopo il dissanguamento. |
