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Art. 27 Requisiti per la messa in servizio di impianti e apparecchi di stordimento elettrico per pesci
1 Prima della messa in servizio di impianti e apparecchi di stordimento per pesci, la direzione dell’azienda deve dimostrare, insieme al fabbricante, alla competente autorità cantonale che è stato effettuato un collaudo tecnico da parte di un esperto. 2 Il collaudo deve confermare che gli impianti e gli apparecchi sono pronti all’uso e funzionano in modo ineccepibile e conforme alle disposizioni. |
