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Ordinanza dell’USAV
concernente la protezione degli animali nella macellazione
(OPAnMac)

Art. 27 Requisiti per la messa in servizio di impianti e apparecchi di stordimento elettrico per pesci

1 Pri­ma del­la mes­sa in ser­vi­zio di im­pian­ti e ap­pa­rec­chi di stor­di­men­to per pe­sci, la di­re­zio­ne dell’azien­da de­ve di­mo­stra­re, in­sie­me al fab­bri­can­te, al­la com­pe­ten­te au­to­ri­tà can­to­na­le che è sta­to ef­fet­tua­to un col­lau­do tec­ni­co da par­te di un esper­to.

2 Il col­lau­do de­ve con­fer­ma­re che gli im­pian­ti e gli ap­pa­rec­chi so­no pron­ti all’uso e fun­zio­na­no in mo­do inec­ce­pi­bi­le e con­for­me al­le di­spo­si­zio­ni.